Di Attilio Pinna. Responsabile del progetto Anna Alberti. Leggi approvate dal Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nell’anno 2025 (primo semestre)

Legge regionale 19 maggio 2025, n. 14
Disposizioni in materia di graduatorie

La Legge regionale 19 maggio 2025, n. 14 disciplina la proroga dei termini di efficacia delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami banditi dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna (ARPAS), per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre dirigenti ambientali chimici/biologi la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del servizio delle risorse umane n. 647/2022 del 6 maggio 2022 e pubblicata in data 19 maggio 2022 sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
Vengono anche banditi dall’Azienda regionale della salute (ARES) due concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due dirigenti ingegneri informatici, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Responsabile selezione del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) ARES n. 1847 del 22 giugno 2023 e di dieci unità dell’area professionisti della salute e funzionari, profilo ostetrica, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Dirigente ricerca e selezione del personale per le aziende del SSR n. 1509 del 22 maggio 2023.

Legge regionale 8 maggio 2025, n. 13
Bilancio di previsione 2025-2027

La Legge regionale 8 maggio 2025, n. 13 include la disciplina del Bilancio di previsione per le annualità 2025, 2026 e 2027. Vi si prevede che in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, siano rispettivamente previste
per l’anno 2025 entrate e spese di competenza per euro 12.274.476.964,82 e di cassa per euro
14.596.359.817,21 in entrata e 14.396.359.817,21 in spesa, per l’anno 2026 entrate e spese di
competenza per euro 10.826.663.400,42 e per l’anno 2027 entrate e spese di competenza per
euro 10.318.208.300,04.
Vengono anche approvati alcuni allegati al bilancio. In particolare il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1); il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2); il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3); i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5); il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli), (allegato 6); infine il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7).
Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2024 è
determinato in euro 3.626.543.189,57 così come dimostrato nel prospetto esplicativo del
risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto della parte
accantonata, della parte vincolata, della parte destinata e del disavanzo da debito autorizzato
e non contratto pari a zero, il risultato di amministrazione presunto ammonta ad euro
293.402.435,21. Il miglioramento del risultato presunto di amministrazione è rappresentato in
bilancio solo a seguito di approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2024 e della
legge regionale di assestamento conseguente.
Sono anche autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per gli anni 2025, 2026 e 2027,
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa
annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l’anno 2025
sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12
Legge di stabilità regionale 2025

La Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 contiene molteplici disposizioni in materia finanziaria e contabile, in particolare nell’ambito della sanità e delle politiche sociali nonché dell’istruzione e della ricerca.
Vi si prevede che ai fini dell’attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della
programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisca gli stanziamenti tra le
linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi
cronoprogrammi di realizzazione della spesa; inoltre le risorse previste nella presente legge sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Per entrare più nel dettaglio, nel quadro di quanto disposto dall’articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall’anno 2025, l’incremento di euro 7.500.000 del Fondo sanitario regionale al fine di integrare i tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera, anche da privati accreditati. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di sanità, definisce la ripartizione delle risorse tra le due macroaree. È inoltre autorizzata, per l’anno 2025, la spesa di euro 5.000.000 per un programma di abbattimento delle liste d’attesa attraverso l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera anche da privati accreditati.
In materia di istruzione e ricerca è autorizzata, per gli anni 2026 e 2027, l’ulteriore spesa di euro 1.500.000, di cui euro 500.000 a favore dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari, per far fronte ai maggiori oneri relativi agli adeguamenti contrattuali dei servizi, ed euro 1.000.000 a favore dell’ERSU di Cagliari per far fronte ai maggiori oneri relativi agli
adeguamenti contrattuali dei servizi e per garantire il funzionamento di stabili ristrutturati
destinati a strutture abitative per gli studenti.
Al fine di incentivare la formazione e qualificazione professionale di figure di educatore
professionale socio-pedagogico e il conseguimento delle specializzazioni per le attività di
sostegno, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e
2026, e di euro 2.100.000 per l’anno 2027 a favore delle Università degli studi di Cagliari e di
Sassari, di cui euro 400.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed euro 750.000 per l’anno
2027, per l’attivazione di ulteriori corsi finalizzati alla formazione di docenti specializzati
nelle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previste dall’articolo 6, comma
24, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e
disposizioni varie), ed euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, quale quota
di cofinanziamento della tassa di iscrizione degli studenti ammessi a partecipare ai corsi di
formazione e qualificazione professionale di figure specializzate nelle attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità.

Legge regionale 29 aprile 2025, n. 11
Modifiche all’articolo 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia)

La legge regionale 29 aprile 2025, n. 11 nel suo articolo 1 prevede delle modifiche all’articolo 7-bis della legge regionale n. 5 del 2019 e criteri per la concessione dell’Indennità regionale fibromialgia (IRF). In particolare al comma 1 le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2025”; al comma 2 la parola “2025” è sostituita dalla seguente “2026”.
Un aspetto rilevante attiene alla disposizione per cui nell’anno 2025 la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione della “Indennità regionale fibromialgia (IRF)” avvenga secondo le linee di indirizzo allegate alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2023, n. 10/39 (Linee di indirizzo 2023/2024 per la concessione di un sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia” (IRF) (trattasi di modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/12 del 28.2.2023 e alle Linee di indirizzo)). Ad ogni modo le presenti disposizioni non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 29 aprile 2025, n. 10
Disposizioni per la riapertura dei termini per l’accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l’elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane.

La Legge regionale 29 aprile 2025, n. 10, in materia di enti locali, stabilisce che I Comuni che abbiano adottato la deliberazione prevista nell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), nei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, comunichino tale deliberazione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice i referendum e i relativi comizi.
I referendum si svolgono contestualmente al primo turno elettorale delle elezioni amministrative stabilito tra il 1° aprile ed il 1° luglio 2025 nel territorio della Regione, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali). Lo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie di cui al presente comma avviene successivamente a quello relativo alle consultazioni referendarie nazionali e a quello delle eventuali elezioni amministrative.
Al fine di garantire il pieno rispetto della volontà dei territori interessati, per l’approvazione
dello schema di riforma dell’assetto territoriale definitivo di cui all’articolo 6, comma 5, della
legge regionale n. 7 del 2021, si considerano valide anche le iniziative per il distacco previste
nel medesimo articolo 6, esercitate dai Comuni, in seguito a consultazioni referendarie
indette dai sindaci, che hanno dato esito favorevole al distacco e la cui presa d’atto sia
avvenuta con deliberazione adottata all’unanimità dai rispettivi consigli comunali e
comunicata alla Giunta regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto del criterio della continuità territoriale.
Al fine di garantire l’effettiva rappresentatività delle circoscrizioni territoriali delle
province, risultanti dal definitivo assetto territoriale configurato all’esito dell’accertamento
della volontà dei territori interessati, come disciplinato dalla presente legge, il Presidente
della Regione, entro il 31 luglio 2025, con proprio decreto, indice le elezioni dei Presidenti di
provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane di nuova istituzione
o in scadenza.
Per le finalità di cui alla presente legge, gli amministratori straordinari, nominati ai sensi
dell’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di
riordino delle province), restano in carica fino all’insediamento degli organi di governo dei
rispettivi enti eletti in seguito alle elezioni.

Legge regionale 31 marzo 2025, n. 9
Ulteriore proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2025 fino al 30 aprile 2025

La Legge regionale 31 marzo 2025, n. 9 prevede che l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2025, autorizzato con legge regionale 17 dicembre 2024, n. 21 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2025), sia prorogato con la legge regionale 30 gennaio 2025, n. 1 (Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2025), e con la legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 (Ulteriore proroga
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2025); così è stato
ulteriormente prorogato, con le stesse modalità, fino al 30 aprile 2025.

Legge regionale 11 marzo 2025, n. 8
Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

La Legge regionale 11 marzo 2025, n. 8 detta disposizioni urgenti di adeguamento, razionalizzazione e funzionalizzazione dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale
(SSR), nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’articolo 4, comma primo, lettera i)
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) anche al
fine di garantire una adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza sull’intero
territorio regionale. Si prefigge in particolare di avvicinare sensibilmente ai territori ed alle persone l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che non necessitino di percorsi di cura ospedalieri, anche mediante una riorganizzazione complessiva della medicina territoriale coordinata in un sistema di rete regionale interconnessa tra tutte le aziende sanitarie ed in collaborazione con gli altri enti del
settore, finalizzata a garantire l’omogeneità e l’uniformità nell’erogazione delle prestazioni e
la presa in carico globale della persona; favorire azioni finalizzate alla progressiva massima digitalizzazione possibile del sistema, sia in ambito territoriale che ospedaliero, per garantire un’efficace presa in carico della persona nel percorso di continuità territorio-ospedale-territorio e adottare modalità organizzative innovative di presa in carico del paziente e di riduzione dei tempi di attesa, mediante un uso integrato delle più aggiornate tecnologie e metodologie operative, quali la telemedicina, estendendo la pratica medica oltre gli schemi tradizionali. Un obiettivo interessante che si vuole perseguire è anche quello di favorire il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle formazioni sociali del territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore del volontariato, della tutela del diritto alla salute e dell’assistenza socio-sanitaria, per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate.

Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 7
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2008 in materia di delega ai consorzi di bonifica per la manutenzione dei compendi ittici della Sardegna

La Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 7, integra la legge quadro in materia di consorzi di bonifica (L.R. n. 6/2008), introducendo la possibilità per i consorzi di eseguire interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla tutela e alla salvaguardia delle aree lagunari e delle zone umide di competenza regionale. L’esecuzione di tali interventi è subordinata alla delega da parte dell’amministrazione regionale, di agenzie o di enti locali e alla preventiva assegnazione delle necessarie risorse finanziarie. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6
Ulteriore proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2025

La Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, proroga ulteriormente al 31 marzo 2025 il termine per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2025. Questo provvedimento rappresenta la seconda proroga concessa nell’anno, dopo quella disposta con la legge regionale 30 gennaio 2025, n. 1, ed è volto a garantire la continuità dell’azione amministrativa e finanziaria della Regione. Si segnala, come indicato in nota, che il termine dell’esercizio provvisorio è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2025 con la successiva legge regionale 31 marzo 2025, n. 9.

Legge regionale 24 febbraio 2025, n. 4
Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna

La Legge regionale 24 febbraio 2025, n. 4, ha come finalità la tutela della flora autoctona della Sardegna e il contrasto ai fenomeni di biopirateria.
Il provvedimento stabilisce l’istituzione di elenchi regionali che classificano le specie vegetali in due categorie: a protezione totale e soggette a limitazioni nella raccolta. Per tali specie vengono introdotti divieti di raccolta, danneggiamento, detenzione e commercializzazione di esemplari prelevati in natura. La legge prevede specifiche esclusioni dall’applicazione dei divieti per le normali operazioni colturali e selvicolturali, per la realizzazione di opere pubbliche e per interventi di messa in sicurezza, pur indicando l’utilizzo prioritario di specie autoctone negli interventi di recupero ambientale.
Viene definito un regime di sanzioni amministrative pecuniarie per chi viola i divieti, con importi differenziati a seconda della gravità dell’illecito e della classificazione della specie, e la previsione della confisca del materiale illegalmente raccolto. La vigilanza sull’applicazione della legge e l’accertamento delle violazioni sono attribuiti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Per l’attuazione della disciplina vengono istituiti appositi strumenti: una Commissione tecnico-scientifica regionale, con funzioni consultive, e un Piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona, che definisce le strategie di monitoraggio e conservazione. Sono inoltre previste misure di sostegno per la ricerca scientifica, la divulgazione e la formazione, oltre alla promozione di accordi istituzionali. La Giunta regionale è incaricata di approvare i provvedimenti attuativi, inclusi gli elenchi delle specie e il Piano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

Legge regionale 24 febbraio 2025, n. 5
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e modifiche alla legge regionale n. 20 del 2023 in materia di cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari

La Legge regionale 24 febbraio 2025, n. 5, introduce una significativa riforma della disciplina relativa alla gestione finanziaria e del personale dei gruppi consiliari, con l’obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa pubblica. Il provvedimento interviene in modo organico sulla legge regionale n. 2 del 2014 e sulla n. 20 del 2023, rafforzando il controllo amministrativo sulle procedure.
Le modifiche più sostanziose riguardano la gestione del personale di supporto ai gruppi. La competenza per la stipula dei contratti a tempo determinato viene infatti centralizzata, passando dai presidenti dei gruppi alla competente struttura amministrativa del Consiglio. Viene inoltre ancorato l’ammontare complessivo delle risorse per le assunzioni ai limiti di spesa fissati dalla legislazione statale. La legge, inoltre, sopprime il precedente divieto di assumere coniugi, conviventi o parenti dei consiglieri, mentre affida all’Ufficio di Presidenza il compito di standardizzare, tramite un apposito regolamento, i requisiti professionali, l’inquadramento e il trattamento economico del personale.
La legge introduce anche una disciplina specifica per il personale del gruppo misto, consentendo a ciascun consigliere componente di richiedere nominativamente l’assegnazione di personale, nei limiti della sovvenzione a lui destinata. Infine, vengono apportate le necessarie correzioni tecniche a una normativa precedente per allineare le procedure a queste nuove disposizioni.

Legge regionale 19 febbraio 2025, n. 3
Disposizioni sulla classificazione dei comuni capoluogo di provincia ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali

La Legge regionale 19 febbraio 2025, n. 3, disciplina in via transitoria la classificazione delle sedi dei segretari comunali per i comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione. In attuazione della riforma degli assetti provinciali (L.R. n. 9/2024), la legge stabilisce che questi comuni mantengano la classificazione preesistente, basata sulla popolazione o sulla classificazione posseduta prima di diventare capoluogo, anche in caso di vacanza della sede. Viene comunque fatta salva la facoltà per il comune di deliberare autonomamente una nuova classificazione della sede. Il provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

Legge regionale 31 gennaio 2025, n. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria

La Legge regionale 31 gennaio 2025, n. 2, modifica la legge regionale n. 5 del 2023 per garantire la continuità del servizio di assistenza sanitaria primaria. In particolare, viene prorogato un termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, estendendolo fino al completamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale, e comunque non oltre il 30 giugno 2025. L’obiettivo è assicurare la continuità del servizio, evitando interruzioni nel periodo transitorio necessario a definire le nuove assegnazioni. Il provvedimento non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

Legge regionale 30 gennaio 2025, n.1
Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2025

La Legge regionale 30 gennaio 2025, n. 1, proroga al 28 febbraio 2025 il termine per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale, già autorizzato con la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 21. L’intervento si è reso necessario per garantire la continuità dell’azione amministrativa e finanziaria della Regione in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2025. Si segnala che il termine dell’esercizio provvisorio è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2025 con la legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6, e ulteriormente al 30 aprile 2025 con la legge regionale 31 marzo 2025, n. 9.