di Chiara Cuccuru
Sentenza n. 177 del 2025
La sentenza n. 177 del 2025 della Corte costituzionale riguarda il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 2 del 2025, che modifica la legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria. La disposizione impugnata proroga l’efficacia del comma 2-ter dell’art. 1 della legge reg. n. 5 del 2023 — nella versione introdotta dalla legge reg. n. 12 del 2024 — sostituendo il termine originario del 31 dicembre 2024 con la scadenza corrispondente all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale, e comunque non oltre il 30 giugno 2025. La norma consente alle ASL di fornire i ricettari ai medici in quiescenza impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero-professionali, nelle aree prive di adeguata copertura delle cure primarie.
Il Governo lamentava che la disposizione perpetuasse i vizi di illegittimità costituzionale già denunciati avverso la legge reg. n. 12 del 2024, in quanto, consentendo di fatto ai medici di medicina generale in quiescenza di svolgere funzioni analoghe a quelle precedentemente esercitate, si porrebbe in contrasto con l’art. 21, comma 1, lettera j), dell’Accordo collettivo nazionale del 4 aprile 2024, che preclude il rientro in servizio dei medici convenzionati già in quiescenza. Ne deriverebbe la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale.
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, richiamando integralmente le argomentazioni già sviluppate nella sentenza n. 84 del 2025, che aveva respinto l’analoga impugnazione della legge reg. n. 12 del 2024. Ha ribadito che la norma regionale, nella sua invariata formulazione sostanziale, esprime una chiara ratio organizzativa finalizzata a garantire la copertura delle cure primarie nelle aree disagiate della Sardegna, dove centinaia di sedi risultano prive di medico di medicina generale. In applicazione del criterio di prevalenza, la Corte ha ricondotto la disposizione alla materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente, escludendo l’invasione dell’ordinamento civile. Ha inoltre chiarito che il contrasto con l’ACN non sussiste, poiché la norma regionale non incide sul regime delle convenzioni bensì introduce un rimedio organizzativo straordinario e temporalmente circoscritto, volto a evitare che le carenze strutturali dell’assistenza primaria si traducano in un sacrificio del nucleo essenziale del diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione. La proroga del termine, non avendo mutato il contenuto precettivo della disposizione, non altera tale qualificazione.
Sentenza n. 184 del 2025
La sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale riguarda il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro numerose disposizioni della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 20 del 2024, recante misure urgenti per l’individuazione di aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Le disposizioni impugnate — segnatamente i commi 2, 5, 7, 8 e 9 dell’art. 1 e i commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 3 — sono censurate in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117 Cost., ai principi espressi dalla direttiva UE 2023/2413, al d.lgs. n. 199 del 2021 e al d.m. 21 giugno 2024, nonché agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale.
In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibili, d’ufficio, le questioni relative all’art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, promosse in riferimento all’art. 97 Cost. — assente nella delibera di proposizione del ricorso — e all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per totale carenza di motivazione sul punto. Ha invece respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione per genericità degli altri motivi, ritenendoli nel complesso sufficientemente articolati. Ha altresì dichiarato inammissibili, con ordinanza allegata, gli interventi ad adiuvandum di venti società del settore energetico, ribadendo che il giudizio in via principale si svolge esclusivamente tra titolari di potestà legislativa.
Quanto al merito, l’esito è di parziale accoglimento del ricorso.
Con riferimento all’art. 1, comma 2, che estende l’applicazione della nuova legge anche ai procedimenti autorizzatori in corso e a quelli già conclusi con titolo abilitativo, la Corte ha operato una distinzione. Ha dichiarato non fondata la questione nella parte relativa ai procedimenti in corso, ritenendo conforme al principio tempus regit actionem l’applicazione della nuova disciplina alle fasi procedimentali non ancora concluse al momento della sua entrata in vigore. Ha invece dichiarato costituzionalmente illegittima la parte in cui la norma travolge i titoli abilitativi già rilasciati, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi: una simile previsione frustra irragionevolmente il legittimo affidamento degli operatori che hanno già sostenuto ingenti costi per ottenere le autorizzazioni, viola la libertà di iniziativa economica e contrasta con i principi eurounitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
L’art. 1, comma 5, è stato dichiarato integralmente illegittimo in tutti i suoi periodi. La Corte ha ribadito, richiamando la sentenza n. 134 del 2025, che la qualifica di area non idonea non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di installazione di impianti FER, determinando semmai l’impossibilità di accedere alle procedure autorizzatorie semplificate. Tanto il divieto generalizzato di realizzazione (primo periodo), quanto la sua estensione ai procedimenti in corso e alle istanze già presentate (secondo e terzo periodo), quanto infine la privazione di efficacia dei titoli già rilasciati (quarto periodo), risultano in contrasto con il diritto eurounitario e con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale.
In relazione al comma 7, che stabilisce la prevalenza automatica della non idoneità quando un impianto ricade sia su aree idonee che su aree non idonee, la questione è stata dichiarata non fondata, a condizione che la disposizione sia interpretata nel senso che essa non preclude la realizzazione dell’impianto, ma esclude soltanto l’accesso ai procedimenti semplificati, con obbligo di istruttoria rafforzata e motivazione specifica in sede di procedimento ordinario.
L’art. 1, comma 8, relativo agli interventi di revamping e repowering su impianti già esistenti nelle aree non idonee, è stato dichiarato illegittimo. La Corte ha rilevato che i limiti introdotti — legati all’estensione delle superfici e all’altezza degli aerogeneratori — introducono criteri di restrizione alla diffusione degli impianti FER estranei al quadro normativo statale e in contrasto con i principi eurounitari di decarbonizzazione.
L’art. 1, comma 9, che individua le aree non idonee per gli impianti off-shore, è stato parimenti dichiarato illegittimo. La Corte ha chiarito che la competenza regionale a individuare aree idonee e non idonee riguarda esclusivamente il territorio a terra, mentre per i siti marini la competenza spetta allo Stato attraverso i piani di gestione dello spazio marittimo: la Regione ha quindi esorbitato dalle proprie attribuzioni statutarie.
Infine, i commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 3, che disciplinano un procedimento per ottenere l’intesa regionale propedeutica all’installazione di impianti FER nelle aree non idonee — fondato su delibera comunale a maggioranza qualificata, dibattito pubblico, consultazione popolare e conferenza dei servizi con deliberazione all’unanimità e senza silenzio assenso — sono stati dichiarati illegittimi per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. La Corte ha rilevato che il meccanismo consente l’approvazione di interventi in aree non idonee a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica, eludendo così la disciplina statale di grande riforma economico-sociale in materia di beni culturali e paesaggistici, che la Regione è tenuta a rispettare anche nell’esercizio della propria competenza primaria. In via consequenziale, la declaratoria di illegittimità è stata estesa al comma 6 dell’art. 3, che delegava alla Giunta regionale la definizione dei criteri del procedimento.
Sentenza n. 198 del 2025
La sentenza n. 198 del 2025 della Corte costituzionale riguarda il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro due disposizioni della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 8 del 2025, recante disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale. Le norme impugnate sono l’art. 6, comma 1, nella parte in cui introduce un meccanismo di conferma o sostituzione dei direttori amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari entro sessanta giorni dall’insediamento del nuovo direttore generale, e l’art. 14, che dispone il commissariamento straordinario di tutte le aziende del Servizio sanitario regionale con conseguente decadenza immediata dei direttori generali in carica.
La Corte ha accolto entrambe le questioni, dichiarando integralmente illegittime le disposizioni impugnate.
Con riferimento all’art. 6, comma 1, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 97 e 98 Cost. e dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ravvisando nell’attribuzione al nuovo direttore generale della facoltà di confermare o sostituire i dirigenti non apicali entro un termine ristretto un meccanismo di spoils system incompatibile con i principi di buon andamento, continuità dell’azione amministrativa e neutralità del funzionario. La Corte ha dichiarato fondata la questione in riferimento all’art. 97 Cost., richiamando la propria consolidata giurisprudenza in materia. Ha ribadito che la natura fiduciaria della nomina non implica che la cessazione anticipata del rapporto possa avvenire con il medesimo margine di discrezionalità, essendo invece necessario che l’interruzione sia ancorata a ragioni interne al rapporto stesso, accertate con le garanzie del giusto procedimento. La possibilità di conferma riconosciuta dalla disposizione non vale a sanare il vizio, in quanto rimessa alla piena discrezionalità del direttore generale e priva di qualsiasi scrutinio sui risultati conseguiti dal dirigente. Le ulteriori censure sono state assorbite.
Con riferimento all’art. 14, il Governo contestava che il commissariamento generalizzato di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale — non giustificato da vacanza degli uffici né da comprovata impossibilità di procedere con l’ordinario procedimento di nomina — si ponesse in contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute, violando l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione agli artt. 2, comma 2-octies, e 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 171 del 2016. La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, ritenendo sufficientemente motivate le doglianze statali, e ha dichiarato fondata la questione. Ricostruendo la propria giurisprudenza sul commissariamento degli enti sanitari — con particolare riferimento alle sentenze n. 87 del 2019 e n. 209 del 2021 — ha chiarito che tale istituto è ammissibile solo in presenza di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere con l’ordinario procedimento di nomina, ovvero in occasione di riorganizzazioni strutturali che interessino enti di nuova istituzione privi di organo di vertice. Nel caso di specie, la riorganizzazione disposta dalla legge n. 8 del 2025 opera invece all’interno di un sistema già esistente e già dotato di direttori generali regolarmente in carica, limitandosi a interventi di riordino interno. Il commissariamento, privo dei presupposti richiesti, determina un automatismo decadenziale in contrasto con il principio fondamentale — vincolante anche per le regioni a statuto speciale — secondo cui la risoluzione del rapporto con i vertici aziendali può avvenire solo in presenza di gravi inadempienze accertate con le garanzie del contraddittorio. Le ulteriori censure sono state assorbite.
Ordinanza n. 43 del 2026
Con l’ordinanza n. 43 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 2 della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 16 del 2025, in materia di disciplina del trasporto pubblico locale. La disposizione impugnata aveva inserito nell’art. 39 della legge regionale n. 21 del 2005 alcuni commi volti a regolare l’attività dei soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di linea, consentendo in particolare la ricezione delle prenotazioni anche tramite strumenti tecnologici di intermediazione e disciplinando le modalità di tenuta del foglio di servizio in formato elettronico o cartaceo.
Il Governo aveva censurato tali disposizioni per violazione dell’art. 3, lettera g), dello Statuto speciale, degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., ritenendo che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze in materia di trasporti, invadendo la competenza statale esclusiva in tema di tutela della concorrenza, e che la disciplina del foglio di servizio elettronico si ponesse in contrasto con l’art. 11, comma 4, della legge quadro statale n. 21 del 1992.
Il 30 gennaio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, motivandola alla luce della sentenza n. 163 del 2025 di questa Corte, che aveva riconosciuto nella disciplina statale attuativa evocata a supporto dell’impugnativa un’indebita interferenza nelle competenze regionali. La rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma della Sardegna, determinando ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative l’estinzione del processo.
Sentenza n. 86 del 2026
La sentenza n. 86 del 2026 della Corte costituzionale riguarda il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro numerose disposizioni della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 2025, recante il riordino e il coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti di semplificazione di cui al decreto-legge n. 69 del 2024 (cosiddetto decreto “Salva casa”). Le disposizioni impugnate — artt. 2, 4, 6, 7, comma 1, lettera d), 12, 14, 15, 18, comma 1, lettera a), e 19 — sono censurate per violazione dello Statuto speciale e di una pluralità di parametri costituzionali, con particolare riferimento alle norme fondamentali di riforma economico-sociale recate dal Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001). La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando illegittime sette disposizioni, inammissibili cinque questioni e non fondate le restanti. La sentenza è parziale, essendo riservata a separata pronuncia la definizione di ulteriori questioni promosse con il medesimo ricorso.
In via preliminare, la Corte ha respinto le eccezioni generali di inammissibilità sollevate dalla Regione per genericità del ricorso, ritenendo le censure nel complesso sufficientemente motivate, salvo le specifiche ipotesi di seguito indicate. Ha poi ribadito il quadro teorico in materia di norme fondamentali di riforma economico-sociale, precisando che tali norme — caratterizzate da contenuto riformatore, attinenza a settori economico-sociali di rilevante importanza e necessità di attuazione uniforme sull’intero territorio nazionale — vincolano anche la potestà legislativa primaria della Regione autonoma della Sardegna in materia di edilizia e urbanistica, riconosciuta dall’art. 3, lettera f), dello Statuto.
Con riferimento all’art. 2, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 3, nella legge reg. n. 23 del 1985, che qualifica automaticamente come ristrutturazione edilizia qualsiasi aumento di volume avvenuto entro la sagoma esistente, la Corte ha dichiarato la disposizione illegittima per violazione dell’art. 3 dello Statuto. Ha rilevato che la disciplina statale sulle categorie di intervento edilizio, e segnatamente l’art. 3, comma 1, lettera d), del TUEd, costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale e ammette incrementi volumetrici nell’ambito della ristrutturazione solo a condizioni e limiti predeterminati. La disposizione regionale, nell’assoggettare tali interventi a semplice SCIA anziché al permesso di costruire, incide illegittimamente anche sul regime dei titoli abilitativi.
L’art. 6, che introduce una nozione quantitativa di totale difformità dal titolo abilitativo — fissando soglie percentuali di incremento volumetrico oltre le quali scatta tale qualifica — è stato dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 31 e 32 del TUEd, che definiscono la totale difformità in termini esclusivamente qualitativi e rimettono alle regioni la sola individuazione delle variazioni essenziali. La Corte ha sottolineato come la disposizione regionale incida anche sulla disciplina delle sanatorie, determinando l’applicazione di regimi più favorevoli rispetto a quelli statali per abusi che avrebbero dovuto essere ricondotti alla totale difformità.
L’art. 7, comma 1, lettera d), che individua quantitativamente le parziali difformità escludendo ex lege dalla qualificazione di variazione essenziale le modifiche al di sotto di determinate soglie, è stato parimenti dichiarato illegittimo. La Corte ha ribadito che la fissazione di soglie percentuali non può tradursi nell’esclusione automatica dell’essenzialità della variazione, dovendo sempre essere possibile valutare in concreto se l’intervento renda l’opera sostanzialmente diversa da quella autorizzata.
L’art. 4, nella parte in cui consente deroghe alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario per interventi di efficientamento energetico, è stato dichiarato parzialmente illegittimo, limitatamente alla parola “ferroviario”. La Corte ha qualificato la disciplina degli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753 del 1980 come norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto presidio della sicurezza del trasporto ferroviario che richiede un’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Le deroghe alla distanza minima di trenta metri dal binario non possono essere introdotte ex lege, ma richiedono una valutazione caso per caso da parte degli uffici competenti.
L’art. 12, nella parte in cui consente deroghe generalizzate ai requisiti di aeroilluminazione di cui al d.m. 5 luglio 1975 per gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore di tale decreto e per quelli preesistenti al 24 maggio 2024, è stato dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 32 Cost. La Corte ha ribadito che le prescrizioni sui requisiti igienico-sanitari degli alloggi, inscindibilmente connesse all’attuazione del diritto alla salute, devono trovare omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale e non possono essere derogate in via generalizzata dalle regioni, nemmeno a statuto speciale. La diversa soluzione accolta per i sottotetti nella sentenza n. 119 del 2024 non è estensibile in via generalizzata a tutti gli edifici non modificabili per ragioni architettoniche.
L’art. 18, comma 1, lettera a), che mantiene l’obbligo di dotazione di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d’uso cosiddetti orizzontali — ovvero all’interno della stessa categoria funzionale — è stato dichiarato illegittimo per contrasto con l’art. 23-ter del TUEd, come novellato dal decreto “Salva casa”. La Corte, attraverso un’interpretazione sistematica della disciplina, ha esteso l’esonero dall’obbligo di parcheggi, espressamente previsto per i mutamenti verticali, anche a quelli orizzontali, ritenendo altrimenti paradossale che il vincolo si applicasse alle modifiche a minore impatto urbanistico e non a quelle a maggiore impatto.
L’art. 19, nella parte in cui consente di accompagnare la domanda di accertamento di conformità per abusi in assenza o totale difformità dal permesso di costruire con un progetto di opere finalizzate a realizzare le condizioni di conformità, è stato dichiarato illegittimo per contrasto con l’art. 36 del TUEd. La Corte ha rilevato che la “doppia conformità” richiesta da tale norma — norma fondamentale di riforma economico-sociale — non ammette la sanatoria condizionata all’esecuzione di interventi successivi, possibilità introdotta dall’art. 36-bis esclusivamente per gli abusi meno gravi.
Sono state invece dichiarate non fondate le questioni relative all’art. 2 nella parte concernente gli interventi di demo-ricostruzione nelle zone storiche (art. 2-bis, comma 5), interpretato nel senso della necessaria conformità agli strumenti di pianificazione particolareggiata e alla disciplina paesaggistica statale, e le questioni relative all’art. 2-ter, comma 2, che limita gli interventi sugli immobili oggetto di condono, disposizione ritenuta coerente con il principio generale del divieto di benefici volumetrici per gli immobili abusivi.
Sono state infine dichiarate inammissibili, per carenza o insufficienza di motivazione, le questioni relative all’art. 4 nella parte concernente le esclusioni volumetriche per edifici nuovi in materia di efficientamento energetico, all’art. 12 nella parte relativa agli standard minimi degli alloggi monostanza, agli artt. 14 e 15 in materia di mutamento di destinazione d’uso e sanatoria delle opere eseguite in assenza di SCIA.