di Chiara Cuccuru e Attilio Pinna Leggi regionali XVII Legislatura

Il presente documento rappresenta una raccolta delle leggi regionali approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel corso dell’ultima legislatura. Ciascuna legge è descritta nei suoi elementi essenziali, con riferimenti alle finalità, al contesto normativo di riferimento e agli impatti finanziari, offrendo un quadro sistematico del percorso legislativo regionale e delle priorità strategiche perseguite dalla Regione.
In calce al presente documento si offre un’analisi storica e quantitativa della produzione legislativa della Regione Autonoma della Sardegna, evidenziando il numero complessivo di leggi approvate, pari a 2.541, suddivise per ciascuna legislatura, dalla prima, avviata nel 1949, fino alla legislatura corrente.

Legge regionale 26 giugno 2024, n. 4
Differimento del termine per l’elezione degli organi provinciali
La Legge regionale 26 giugno 2024, n. 4, proroga il termine di scadenza degli organi provinciali della Regione per garantire l’effettiva rappresentatività delle loro circoscrizioni territoriali come risultanti dalla compiuta attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali). Più precisamente, il Presidente della Regione con proprio decreto, entro il 30 aprile 2025, indice in un’unica tornata le elezioni dei Presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane. Le elezioni si svolgono entro i sessanta giorni successivi all’indizione. Si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 5
Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali
La Legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, ha come finalità la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente anche in rapporto all’articolo 9 della Costituzione (collocato tra i principi fondamentali, che impone alla Repubblica di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché l’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni) e ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo equilibrato degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in armonia con le caratteristiche e la conservazione del territorio regionale nelle more dell’approvazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) nonché dell’aggiornamento della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (SRSvS).
Vengono dettate disposizioni di carattere transitorio con l’obiettivo di scongiurare l’irreversibilità degli impatti sul territorio regionale derivanti dalle attività di realizzazione, installazione o avviamento di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in assenza di un aggiornamento e completamento della programmazione strategica regionale per lo sviluppo sostenibile e della pianificazione paesaggistica, urbanistica ed energetica regionale.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell’Agenzia regionale dell’energia per l’esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, nonché nelle materie ad esse connesse di competenza legislativa e amministrativa regionale.
Nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee dell’aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell’aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, alcuni ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, come ad esempio le zone urbanistiche omogenee e le aree naturali protette.

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 6
Misure urgenti di protezione civile
La Legge regionale 3 luglio 2024, n. 6, autorizza uno stanziamento complessivo di euro 1.400.000 per l’anno 2024 per incrementare le risorse del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella campagna estiva antincendi (euro 500.000) e per incrementare la capacità di salvamento in mare (euro 900.000). Inoltre viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi attraverso la stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile e le compagnie barracellari per l’attività di presidio del territorio, anche lungo le strade statali e provinciali, nonché in altre aree ad alto rischio, individuate annualmente dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e all’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna).

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 7
Disposizioni urgenti a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie
La Legge regionale della Sardegna 3 luglio 2024, n. 7, ha come finalità il finanziamento degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa a causa del debito, costituito anche dal residuo di mutui già contratti, comprensivi della quota capitale e degli interessi, derivanti da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali; assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da correre il rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di prestare servizi indispensabili o anche di non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali ed infine assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria.

Legge regionale 3 luglio 2024, n. 8
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione
La Legge regionale 3 luglio 2024, n. 8, ha l’obiettivo di finanziare i gruppi consiliari del Consiglio Regionale per il loro funzionamento, nella misura indicata dalla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012, da utilizzare in conformità alle prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213); le modalità del finanziamento vengono regolamentate da una delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Legge regionale 19 luglio 2024, n. 9
Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province
La Legge regionale 19 luglio 2024, n. 9, ha come finalità il completamento del processo di riordino dell’assetto territoriale delle province e delle città metropolitane, così come previsto dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, riguardante la riforma dell’assetto territoriale della Regione.
Le procedure previste hanno l’obiettivo di assicurare sia la fase preparatoria alla successione dei nuovi enti a quelli preesistenti, sia l’immediata efficienza dei servizi che tali enti sono chiamati a svolgere nei confronti dei cittadini. In particolare, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione, nomina degli amministratori straordinari che restano in carica fino all’insediamento degli organi di governo dei rispettivi enti, attribuendo loro i poteri previsti dall’ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale.

Legge regionale 19 luglio 2024, n. 10
Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie
La Legge regionale 19 luglio 2024, n. 10, nell’art. 1, comma 1, prevede una proroga dei termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per le assunzioni del personale a tempo indeterminato e determinato, indette dall’Amministrazione regionale, dagli enti e delle agenzie dipendenti dalla Regione, dall’Azienda regionale della salute, dalle aziende sanitarie, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna; più precisamente, i termini di scadenza del 31 gennaio 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2025. Il comma 1 dell’art. 1 della Legge in parola è stato così modificato dall’art. 11, comma 3, della Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, a decorrere dal 22 novembre 2024 (ai sensi dell’art. 21, comma 1, della medesima legge).

Legge regionale 20 agosto 2024, n. 11
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari
La Legge regionale 20 agosto 2024, n. 11, introduce una modifica all’articolo 14 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, disciplinando la proroga dell’incarico del capitano delle compagnie barracellari in particolari circostanze. Viene aggiunto il comma 2-bis, che consente al sindaco, in situazioni di criticità, di prorogare l’incarico del capitano delle compagnie barracellari per un massimo di sei mesi, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del triennio dalla nomina.

Legge regionale 20 agosto 2024, n. 12
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria
La Legge regionale 20 agosto 2024, n. 12, ha approvato le modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria e continuità assistenziale. In particolare, l’art. 1 nei commi 2-bis e 2-ter prevede che le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di evitare l’interruzione anche temporanea dei servizi di assistenza primaria e continuità assistenziale, nelle more della ridistribuzione delle risorse finanziarie regionali sulla base dei fabbisogni rappresentati, siano autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale e a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale e ai medici in quiescenza, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, i ricettari standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica di cui all’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici).

Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13
Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio
La Legge regionale della Sardegna 18 settembre 2024, n. 13, disciplina interventi di natura finanziaria volti a garantire la gestione delle risorse pubbliche in conformità al bilancio regionale.
Viene adeguato il bilancio regionale sulla base del rendiconto 2023, con un fondo di cassa iniziale per il 2024 di oltre 3,4 miliardi di euro e un avanzo di amministrazione di circa 531 milioni di euro disponibili. Sono stanziati fondi per ridurre le liste d’attesa della sanità coinvolgendo strutture private accreditate per migliorare l’assistenza sanitaria, comprese risorse destinate a disabilità e fibromialgia; incrementati i fondi per centri antiviolenza, trasporto scolastico per studenti con disabilità, e supporto a giovani in difficoltà o a rischio di esclusione sociale. Altre risorse sono allocate per contrastare la crisi idrica, supportare l’agricoltura e migliorare le infrastrutture irrigue. Sono previsti cantieri occupazionali per disoccupati e personale socio-sanitario e incentivi per il passaggio generazionale nelle imprese artigiane, fondi per borse di studio universitarie, corsi di laurea decentrati e attività culturali e sportive. Sono previsti investimenti per potenziare la protezione civile, migliorare la gestione energetica regionale e promuovere l’efficienza infrastrutturale.

Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di immunizzazione passiva contro l’infezione da Virus respiratorio sinciziale (VRS)
La Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 14 autorizza la spesa di 1.310.000 euro per l’anno 2024, destinata alla realizzazione di una campagna di immunizzazione passiva contro il virus VRS, rivolta ai bambini entro il compimento del primo anno di età.
Gli oneri derivanti dalla legge vengono coperti tramite variazioni al bilancio di previsione della Regione Sardegna per il triennio 2024-2026. Ciò implica una riallocazione di risorse già disponibili all’interno del bilancio regionale.

Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 15
Dirigenti esterni. Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998
La Legge regionale Sardegna 9 ottobre 2024, n. 15 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale. Essa specifica che l’indennità prevista per i direttori generali nominati dall’esterno non è dovuta se il soggetto, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conserva la propria posizione lavorativa durante l’aspettativa e la riprende dopo una revoca ex articolo 28, comma 9, della stessa legge regionale.
La norma è retroattiva ma si applica solo ai casi di revoca intervenuti dal 1° gennaio 2023.

Legge regionale 24 ottobre 2024, n. 16
Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2023 e Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2023
La Legge regionale della Sardegna 24 ottobre 2024, n. 16 approvato il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario, redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili), includendo prospetti dettagliati riguardanti bilancio, gestione finanziaria, crediti, residui attivi e passivi, e fondi pluriennali vincolati.
In particolare, gli artt. 2 e 3 regolano rispettivamente la gestione della competenza e dei residui per l’esercizio finanziario 2023; l’articolo 4 tratta il Fondo pluriennale vincolato, specificando la suddivisione in parte corrente, capitale e attività finanziarie; gli artt. 5-7 analizzano la situazione di cassa, il risultato di amministrazione e i risultati patrimoniali ed economici per l’esercizio finanziario. Il risultato di amministrazione del 2023 è positivo, con un avanzo di amministrazione migliorato rispetto all’anno precedente. L’art. 8 destina il risultato economico dell’esercizio 2023 alle riserve disponibili.
Infine, l’art. 9 approva il Rendiconto consolidato, che include le risultanze contabili della Giunta e del Consiglio regionale, con un utile registrato e un patrimonio netto positivo.

Legge regionale 18 novembre 2024, n. 17
Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 9 del 2016 in materia di lavoro
La Legge regionale Sardegna 18 novembre 2024, n. 17, introduce modifiche all’articolo 29 della L.R. 17 maggio 2016, n. 9, in materia di politiche per il lavoro, con l’obiettivo di adeguare e semplificare le disposizioni relative ai cantieri comunali.
In particolare, viene ampliato il richiamo normativo includendo i cantieri comunali previsti dall’articolo 94 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e dall’articolo 13, comma 1, della L.R. 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026).

Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18
Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie
La Legge regionale Sardegna 21 novembre 2024, n. 18, disciplina le variazioni di bilancio, il riconoscimento di debiti fuori bilancio e le disposizioni per la gestione di passività pregresse. Essa include una serie di autorizzazioni di spesa e adeguamenti finanziari su vari settori strategici.
Autorizzata una spesa complessiva di circa 191 milioni di euro per il 2024, destinata a interventi sanitari, copertura delle perdite delle aziende sanitarie, campagne vaccinali, borse di studio in ambito sanitario e programmi di assistenza alla non autosufficienza.
Viene poi autorizzata una spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per il fondo unico destinato alle autonomie locali.
Sono stanziati circa 30 milioni di euro per interventi nei settori agricolo e agroalimentare, compresa la mitigazione dei danni causati dall’emergenza idrica.
Vengono inoltre destinati oltre 35 milioni di euro per progetti legati all’edilizia scolastica, al sostegno universitario, allo sviluppo della cultura e alla promozione dello sport in Sardegna.
Infine, è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per migliorare la sicurezza informatica e le dotazioni digitali della Regione.

Legge regionale 28 novembre 2024, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie)
La Legge regionale Sardegna 28 novembre 2024, n. 19, disciplina aggiustamenti finanziari e normativi per ottimizzare l’allocazione delle risorse regionali.
Riformula le somme per le borse di studio destinate alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica per il triennio 2024-2026, specificando gli importi per anno e allineandoli ai contratti formativi specialistici aggiuntivi regionali.
Introduce modifiche dettagliate alle missioni e ai programmi di spesa, riallocando risorse tra differenti interventi e beneficiari per una migliore efficienza operativa.
Prevede interventi specifici per valorizzazione del patrimonio culturale, infrastrutture, eventi culturali e promozione sociale, con una distribuzione mirata di risorse.
Gli aggiustamenti finanziari per il triennio 2024-2026, pari a 231.740,67 euro per il 2024, 343.930,20 euro per il 2025, e 243.154,63 euro per il 2026, sono coperti attraverso riduzioni equivalenti in altre voci di bilancio, assicurando l’equilibrio complessivo delle risorse.

Analisi della produzione legislativa

Numero complessivo delle leggi regionali approvate fino ad oggi: 2541
Leggi approvate per ciascuna legislatura:

Legislatura Periodo Numero leggi approvate
I28 maggio 1949 – 2 luglio 1953145
II3 luglio 1953 – 2 luglio 1957117
III3 luglio 1957 – 2 luglio 196179
IV3 luglio 1961 – 2 luglio 196593
V3 luglio 1965 – 2 luglio 1969130
VI3 luglio 1969 – 2 luglio 1974173
VII3 luglio 1974 – 11 luglio 1979326
VIII12 luglio 1979 – 27 luglio 1984211
IX28 luglio 1984 – 16 luglio 1989265
X17 luglio 1989 – 17 luglio 1994200
XI18 luglio 1994 – 19 luglio 1999181
XII20 luglio 1999 – 13 luglio 200493
XIII14 luglio 2004 – 18 marzo 200978
XIV19 marzo 2009 – 19 marzo 2014124
XV20 marzo 2014 – 3 aprile 2019185
XVI4 aprile 2019 – 8 aprile 2024125
XVII9 aprile 2024 – in corso16