Osservatorio Corte Costituzionale 2023-2025

Introduzione

Il presente osservatorio raccoglie le pronunce della Corte costituzionale che hanno interessato la Regione autonoma della Sardegna nel 2025.

Tre sentenze hanno riguardato giudizi in via principale. La sentenza n. 28 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della moratoria regionale sui nuovi impianti da fonti rinnovabili, per violazione della competenza statale in materia di transizione energetica. La sentenza n. 84 ha invece riconosciuto la legittimità dell’intervento regionale volto a consentire ai medici in quiescenza di continuare l’attività nell’assistenza primaria, ritenendo prevalente la finalità organizzativa connessa alla tutela della salute. Con la sentenza n. 136, la Corte ha respinto il ricorso regionale contro le procedure autorizzatorie semplificate per i progetti strategici di energia rinnovabile, riconoscendone la natura di attuazione di vincoli eurounitari.

Di particolare rilievo sono le sentenze nn. 148 e 149 del 2025, relative a conflitti di attribuzione promossi dalla Regione in relazione alla vicenda elettorale concernente la Presidenza della Regione. In entrambi i casi, la Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo la lesione delle attribuzioni regionali da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, che aveva disposto la decadenza del Presidente eletto senza che fossero integrati i presupposti sostanziali previsti dalla legge.

Completano il quadro la sentenza n. 10 del 2025, che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo sulla legge in materia di autonomia differenziata, la sentenza n. 42, che ha dichiarato improcedibile un conflitto in materia di concessioni idriche, e l’ordinanza n. 54, con cui la Corte ha disposto un supplemento di istruttoria in tema di finanziamento dell’edilizia sanitaria.

Sintesi quantitativa delle pronunce (2025)
Il presente osservatorio raccoglie le pronunce della Corte costituzionale che hanno interessato la Regione autonoma della Sardegna nel 2025. Tre sentenze hanno riguardato giudizi in via principale. La sentenza n. 28 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della moratoria regionale sui nuovi impianti da fonti rinnovabili, per violazione della competenza statale in materia di transizione energetica. La sentenza n. 84 ha invece riconosciuto la legittimità dell’intervento regionale volto a consentire ai medici in quiescenza di continuare l’attività nell’assistenza primaria, ritenendo prevalente la finalità organizzativa connessa alla tutela della salute. Con la sentenza n. 136, la Corte ha respinto il ricorso regionale contro le procedure autorizzatorie semplificate per i progetti strategici di energia rinnovabile, riconoscendone la natura di attuazione di vincoli eurounitari. Di particolare rilievo sono le sentenze nn. 148 e 149 del 2025, relative a conflitti di attribuzione promossi dalla Regione in relazione alla vicenda elettorale concernente la Presidenza della Regione. In entrambi i casi, la Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo la lesione delle attribuzioni regionali da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale, che aveva disposto la decadenza del Presidente eletto senza che fossero integrati i presupposti sostanziali previsti dalla legge. Completano il quadro la sentenza n. 10 del 2025, che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo sulla legge in materia di autonomia differenziata, la sentenza n. 42, che ha dichiarato improcedibile un conflitto in materia di concessioni idriche, e l’ordinanza n. 54, con cui la Corte ha disposto un supplemento di istruttoria in tema di finanziamento dell’edilizia sanitaria.
Tipologia di Giudizio Numero totale pronunce Ricorrenti / Promotori
Sentenze in via principale 3 Ricorso dello Stato: 2
Ricorso della Regione Sardegna: 1
Ordinanze in via principale 1 Ricorso delle Regioni (Toscana e Sardegna)
Sentenze su ammissibilità referendum 1 Promotori: Elettori e 5 Regioni (inclusa Sardegna)
Sentenze su conflitto di attribuzione 3 Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna
Totale Complessivo 8
Indice

Sentenze giudizi in via principale. 2
Sentenza n. 28 del 2025. 2
Sentenza n. 84 del 2025. 3
Sentenza n. 136 del 2025. 4
Ordinanze giudizi in via principale. 5
Ordinanza n. 54 del 2025. 5
Sentenze giudizi sull’ammissibilità dei referendum.. 6
Sentenza n. 10 del 2025. 6
Sentenze giudizi per conflitto di attribuzione tra enti 7
Sentenza n. 42 del 2025. 7
Sentenza n. 148 del 2025. 8
Sentenza n. 149 del 2025. 9

SENTENZE GIUDIZI IN VIA PRINCIPALE
Sentenza n. 28 del 2025

Con la sentenza n. 28 dell’11 marzo 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata in merito al conflitto tra legislazione statale e regionale nella disciplina della transizione energetica, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2024, recante una sospensione generalizzata – per un periodo di diciotto mesi – dei procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
La norma impugnata dal Governo – e rispetto alla quale è intervenuta ad adiuvandum anche una società privata, titolare di progetti già autorizzati ma non ancora realizzati – aveva la finalità dichiarata di tutelare il paesaggio e il territorio regionale da un “assalto” indiscriminato di iniziative imprenditoriali. A giudizio della Regione, tale sospensione temporanea costituiva uno strumento necessario per consentire l’adozione di una pianificazione di settore più consapevole e sostenibile.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale previsione eccedesse i limiti della competenza legislativa regionale. In particolare, ha osservato che l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 – attuativo delle direttive europee in materia di energia da fonti rinnovabili – non consente l’introduzione di moratorie legislative, neppure temporanee, nei procedimenti autorizzativi concernenti tali impianti.
Secondo la Corte, in un settore di interesse nazionale e sovranazionale, come quello della decarbonizzazione e dell’approvvigionamento energetico, l’intervento normativo regionale non può porsi in contrasto con le finalità e i meccanismi di semplificazione e accelerazione imposti dal legislatore statale.
La Corte ha quindi ribadito la necessità che le Regioni, pur conservando margini significativi di intervento sul piano della programmazione territoriale e della tutela del paesaggio, si muovano entro un quadro di regole omogenee, orientato alla realizzazione degli obiettivi climatici e ambientali stabiliti a livello nazionale e comunitario. L’effetto conformativo dell’art. 117, secondo comma, lett. s) e lett. m), Cost. viene così ancora una volta valorizzato nei settori ad alta integrazione tecnica e strategica, nei quali la disomogeneità territoriale può pregiudicare l’effettività dell’azione pubblica.

Sentenza n. 84 del 2025

La sentenza n. 84 del 2025 della Corte costituzionale ha deciso un ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 12 del 2024, che modificava la precedente legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria. Il Governo contestava il secondo periodo del comma 2-ter, il quale prevedeva che le Aziende sanitarie locali potessero fornire i ricettari anche ai medici di medicina generale in quiescenza che avessero aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria, anche con contratti libero professionali, limitatamente alle aree prive di completa copertura delle cure primarie.
Il ricorrente sosteneva che tale disposizione violasse l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La norma regionale consentirebbe ai medici in pensione di riprendere funzioni analoghe a quelle svolte prima del pensionamento, in contrasto con l’art. 21, comma 1, lettera j), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 2024, che prevede l’incompatibilità con lo svolgimento delle attività convenzionali per chi fruisce di trattamento di quiescenza.
La Regione Sardegna si è costituita evidenziando la grave carenza nell’erogazione dell’assistenza primaria, con oltre 500 sedi su 1.427 prive di copertura. Ha sottolineato che la norma risponde a esigenze organizzative urgenti per garantire i livelli essenziali di assistenza e l’attuazione dell’art. 32 Cost. Ha precisato che la disposizione non consente ai medici in quiescenza di rientrare nei ruoli dell’assistenza primaria, ma si limita ad autorizzare rapporti libero professionali nell’ambito dei progetti ASCOT (Ambulatori straordinari di comunità territoriale).
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Richiamando la propria giurisprudenza sul rapporto convenzionale dei medici di medicina generale e il criterio di prevalenza, ha ritenuto che la disposizione impugnata abbia chiaramente una ratio organizzativa in funzione della tutela della salute, volta ad assicurare l’assistenza primaria ai cittadini in zone disagiate. La disciplina si configura come rimedio organizzativo straordinario e temporaneo per far fronte all’impossibilità di ricorrere ai medici in convenzione in numero sufficiente.
La Corte ha escluso il contrasto con l’Accordo collettivo nazionale, precisando che la norma regionale non consente ai medici in quiescenza di rientrare nei ruoli dell’assistenza primaria né prevede l’assegnazione di sedi vacanti. Si limita a legittimare le ASL a instaurare rapporti libero professionali esclusivamente nell’ambito dei progetti ASCOT, per garantire prestazioni ai pazienti sprovvisti di assistenza. Secondo la Corte, rientra nella responsabilità organizzativa dell’ente territoriale adottare misure per rispondere a criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria. La disposizione impugnata è stata ricondotta alla competenza legislativa regionale nella materia “tutela della salute”, escludendo la lesione della competenza statale in materia di ordinamento civile.

Sentenza n. 136 del 2025

La sentenza n. 136 del 2025 della Corte costituzionale ha deciso un ricorso promosso dalla Regione autonoma della Sardegna contro numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito nella legge 8 agosto 2024, n. 115, in materia di materie prime critiche di interesse strategico.
La Regione censurava tali disposizioni sostenendo che avrebbero illegittimamente traslato importanti poteri legislativi e amministrativi dalla Regione autonoma allo Stato, violando le competenze statutarie nelle materie: ordinamento degli uffici, acque minerali e termali, esercizio dei diritti demaniali relativi alle miniere, cave e saline, industria e commercio. In particolare, contestava: l’attribuzione al CITE della competenza a pronunciarsi sui motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei progetti; l’istituzione di un punto unico di contatto presso il MASE per il rilascio dei titoli abilitativi; l’attribuzione al CITE dell’approvazione del Piano nazionale delle materie prime critiche, senza coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni. La Regione lamentava inoltre che le disposizioni contrastavano con il regolamento (UE) n. 2024/1252/2024.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito sostenendo che il decreto-legge dà attuazione al regolamento europeo e che le disposizioni sono riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato (difesa, concorrenza, ambiente) e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibili alcune questioni per difetto assoluto di motivazione. Nel merito, ha dichiarato non fondate tutte le altre questioni. Ha evidenziato che il regolamento (UE) n. 2024/1252/2024 risponde all’esigenza di garantire l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, fondamentali per le transizioni verde e digitale, riducendo la dipendenza da Paesi terzi e rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione.
La Corte ha rilevato che le disposizioni impugnate sono state adottate in attuazione dei vincoli eurounitari e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Soddisfano i requisiti in quanto: presentano carattere riformatore; riguardano un bene della vita economica di rilevante importanza; rispondono a un interesse unitario che non può subire differenziazioni regionali. La Corte ha inoltre affermato che le disposizioni sono riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato a carattere trasversale, in particolare alla tutela della concorrenza e alla tutela dell’ambiente.
La Corte ha precisato che le disposizioni non eccedono i limiti della competenza statale, disciplinando esclusivamente le procedure autorizzatorie per i progetti strategici, mentre i procedimenti per progetti non strategici restano regolati dalle discipline regionali. Ha quindi escluso la violazione dei parametri statutari e del principio di leale collaborazione. Quanto alla censura per contrasto con il regolamento europeo, la Corte ha ritenuto che il regolamento lascia liberi gli Stati membri di decidere come istituire i punti unici di contatto, rendendo la scelta statale rispettosa del diritto dell’Unione.

ORDINANZE GIUDIZI IN VIA PRINCIPALE
 
Ordinanza n. 54 del 2025

Con l’ordinanza n. 54 del 2025, la Corte costituzionale ha disposto un supplemento di istruttoria nei giudizi di legittimità promossi dalle Regioni Toscana e Sardegna. L’oggetto del contendere è la norma statale che ha riprogrammato la fonte di finanziamento di alcuni progetti di edilizia sanitaria, trasferendola dai fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC) ai fondi nazionali di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988.
Ritenendo di non avere elementi sufficienti per decidere, la Corte ha sospeso il giudizio, rivolgendo una serie di quesiti tecnici alla Ragioneria generale dello Stato. L’obiettivo è chiarire le conseguenze concrete di tale trasferimento finanziario.
In particolare, la Corte chiede di verificare la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa già assunti dalle Regioni, domandando se sui fondi nazionali vi siano risorse sufficienti e già disponibili. Inoltre, la Corte intende accertare se l’accesso ai fondi nazionali avvenga secondo le procedure tradizionali, più complesse e lunghe, o secondo quelle semplificate previste dal PNC. Altro punto cruciale è la verifica della percentuale di copertura garantita, per capire se essa sia totale (100%), come nel regime del PNC, o parziale (95%), come nella disciplina ordinaria.


SENTENZE GIUDIZI SULL’AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
 
Sentenza n. 10 del 2025

Con la sentenza n. 10 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata), come risultante a seguito della sentenza della stessa Corte n. 192 del 2024.
In via preliminare, la Corte ha escluso che l’oggetto del quesito rientrasse nelle categorie di leggi sottratte al referendum dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione. La legge n. 86/2024 non è stata qualificata né come legge tributaria né come legge di bilancio, e neppure come legge costituzionalmente necessaria ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost.
La decisione di inammissibilità si fonda invece sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario, come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte ha rilevato che la sentenza n. 192 del 2024 ha profondamente inciso sull’impianto normativo della legge oggetto del referendum, con interventi caducatori, sostitutivi e interpretativi che ne hanno eliminato gran parte del disposto, lasciando in vita un “contenuto minimo” di difficile individuazione.
Di conseguenza, l’oggetto del quesito risulta obiettivamente oscuro per l’elettore. Tale condizione di disorientamento impedirebbe l’espressione di un voto libero e consapevole, violando i principi di cui agli artt. 1 e 48 della Costituzione. La Corte ha affermato che, a fronte di un oggetto sostanzialmente non decifrabile, la campagna referendaria non potrebbe rendere semplice ciò che è complesso e chiaro ciò che è oscuro. La consultazione rischierebbe di trasformarsi da un voto su una legge ordinaria a un’opzione “a favore o contro il regionalismo differenziato”, assumendo una portata che trascende l’uso corretto dello strumento referendario. Tale esito comporterebbe una polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata e, in definitiva, sull’art. 116, terzo comma, Cost., materia che non può essere oggetto di referendum abrogativo ma solo di revisione costituzionale.
Per tali motivi, la richiesta referendaria è stata dichiarata inammissibile.


SENTENZE GIUDIZI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

Sentenza n. 42 del 2025

Con la sentenza n. 42 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, avente ad oggetto la sentenza n. 87/2023 del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP).
Il conflitto era sorto poiché la Regione lamentava che il TSAP, annullando alcuni suoi atti amministrativi attuativi di leggi regionali in materia di concessioni idriche, avesse di fatto disapplicato tali leggi. Secondo la ricorrente, il TSAP si sarebbe arrogato un potere di sindacato sulla legislazione regionale, qualificandola come “legge provvedimento” e disapplicandola per presunta violazione delle garanzie partecipative, in spregio alle attribuzioni legislative della Regione (artt. 116, 117 Cost. e Statuto speciale) e al monopolio del controllo di costituzionalità riservato alla Corte (art. 134 Cost.).
In via preliminare, la Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio di ENEL produzione spa. Pur ribadendo che, di regola, soggetti diversi da Stato e Regioni non possono intervenire nei conflitti di attribuzione, la Corte ha ritenuto sussistente l’eccezione, dato che il giudizio incideva in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva di ENEL, parte vittoriosa nel giudizio presupposto dinanzi al TSAP. In secondo luogo, ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Corte ha chiarito che per atti giurisdizionali diretti a destinatari determinati il dies a quo va individuato nella notificazione o, in via sussidiaria, nell’avvenuta conoscenza dell’atto da parte dell’organo legittimato a proporre il ricorso.
Nel merito, la Corte non ha proceduto all’esame del conflitto, avendo preso atto di un evento sopravvenuto risolutivo: la cassazione con rinvio della sentenza del TSAP da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione con ordinanza n. 34734/2024. Questo evento ha rimosso l’atto ritenuto lesivo delle attribuzioni regionali, determinando la cessazione della materia del contendere. Il ricorso, pur originariamente ammissibile, è stato quindi dichiarato improcedibile per carenza d’interesse sopravvenuta.


Sentenza n. 148 del 2025

La sentenza n. 148 del 2025 della Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma della Sardegna contro lo Stato, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari e il Ministero della giustizia, in relazione all’ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 con cui il Collegio aveva imposto la decadenza dalla carica di Presidente della Regione di Alessandra Todde, eletta il 25 febbraio 2024.
Il Collegio regionale di garanzia elettorale, a seguito della verifica della dichiarazione e del rendiconto depositati dalla Todde, aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 40.000,00 e disposto la trasmissione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza. Le contestazioni riguardavano: non conformità della dichiarazione di spesa, mancata nomina del mandatario elettorale, mancata apertura di un conto corrente dedicato, mancata asseverazione del rendiconto e altre irregolarità nella gestione delle spese elettorali.
La Regione lamentava che l’atto avrebbe menomato le proprie attribuzioni costituzionali, in quanto l’imposizione della decadenza del Presidente avrebbe comportato, per il meccanismo “simul stabunt, simul cadent” previsto dallo statuto speciale, anche lo scioglimento del Consiglio regionale. La ricorrente articolava tre motivi di censura: un vizio della comunicazione ai sensi dell’art. 15, comma 10, della legge n. 515 del 1993; l’insussistenza dei presupposti per la sanzione della decadenza; l’inesatta qualificazione della posizione del Presidente quale consigliere regionale, ritenendo inapplicabile la legge reg. Sardegna n. 1 del 1994.
Il Collegio regionale si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: l’atto sarebbe imputabile alla Regione per avvalimento amministrativo; difetterebbe l’attualità della lesione, essendo la decadenza di competenza del Consiglio regionale; il conflitto avrebbe carattere preventivo. Anche l’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il Collegio, quando esercita funzioni sulle elezioni regionali, agirebbe come organo regionale.
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministro della giustizia, rilevando che i Collegi regionali di garanzia elettorale costituiscono autorità amministrative autonome e indipendenti dall’esecutivo, non incardinati presso il Ministero. Ha invece respinto le eccezioni di inammissibilità della costituzione in giudizio del Collegio e del difetto di legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei ministri.
Quanto alla natura giuridica del Collegio, la Corte ha affermato che si tratta di un organo statale istituito dalla legge n. 515 del 1993, che svolge funzioni espressive di un’esigenza unitaria dell’ordinamento volta a garantire la trasparenza delle campagne elettorali e la tutela del diritto di voto. La Regione Sardegna, con l’art. 4 della legge reg. n. 1 del 1994, non ha istituito un nuovo organo regionale né si è avvalsa di un organo statale, ma ha semplicemente consentito l’applicazione della legge statale in materia di pubblicità e controllo sulle spese elettorali.
Sul merito, la Corte ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che, in base all’art. 22, comma 2, della legge statut. n. 1 del 2013, sono applicabili anche alle elezioni del Presidente della Regione Sardegna le norme sulle spese della campagna elettorale dettate dagli artt. 7 e 15 della legge n. 515 del 1993. Tuttavia, ha rilevato che nessuna delle violazioni contestate alla Todde è specificamente individuata dall’art. 15 come ipotesi di decadenza. Le fattispecie esplicite di decadenza si rinvengono solo nei commi 8 e 9 (mancato deposito della dichiarazione nonostante diffida; superamento del doppio dei limiti di spesa), mentre il Collegio ha contestato altre irregolarità non riconducibili a tali ipotesi.
La Corte ha sottolineato che, rispetto al diritto fondamentale di elettorato passivo, l’eleggibilità costituisce la regola e l’ineleggibilità l’eccezione, sicché le norme su quest’ultima sono di stretta interpretazione. Il comma 7 dell’art. 15, che ricollega l’ineleggibilità ai “casi espressamente previsti nel presente articolo”, va inteso come riferito esclusivamente alle fattispecie indicate dai commi 8 e 9. La Corte ha concluso che non spettava al Collegio imporre la decadenza sulla base di fattispecie non riconducibili a quelle esplicitamente previste, annullando l’ordinanza-ingiunzione in parte qua. Resta impregiudicata la questione sulla riqualificazione dei fatti, rimessa al giudice civile competente per il giudizio di opposizione.


Sentenza n. 149 del 2025

La sentenza n. 149 del 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma della Sardegna contro lo Stato, il Tribunale di Cagliari e il Ministero della giustizia, in relazione alla sentenza del Tribunale di Cagliari 28 maggio 2025, n. 848.
La sentenza impugnata aveva deciso il giudizio di opposizione presentato da Alessandra Todde contro l’ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 del Collegio regionale di garanzia elettorale, che aveva irrogato una sanzione pecuniaria per irregolarità nelle spese elettorali e disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale per l’adozione del provvedimento di decadenza dalla carica di Presidente della Regione. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, confermando le violazioni contestate e la sanzione pecuniaria.
La Regione impugnava specificamente il punto 16 della motivazione, in cui il Tribunale aveva affermato che “l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali” compiuto in sentenza “rimane insindacabile dal Consiglio regionale” quando assumerà le determinazioni sulla decadenza. Secondo la ricorrente, tale affermazione costituiva un’indebita invasione delle competenze costituzionalmente attribuite al Consiglio regionale.
La Regione lamentava la violazione di numerosi parametri costituzionali e statutari: artt. 24, 97, 102, 104, 111, 113, 116, 118 e 122 Cost., art. 6 CEDU in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., artt. 6, 15 e 19 dello statuto speciale, artt. 1 e 22 della legge statut. n. 1 del 2013, art. 17 del regolamento del Consiglio regionale e art. 6 del d.P.R. n. 250 del 1949. Sosteneva che il Tribunale, pur riconoscendo formalmente la competenza consiliare, l’aveva svuotata di valenza sostanziale qualificando il proprio accertamento come “insindacabile”, violando così il principio di separazione tra giurisdizione e amministrazione e i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c.
In via subordinata, la Regione censurava anche il contenuto dell’accertamento compiuto dal Tribunale, sostenendo che si basasse su presupposti interpretativi erronei: la legge reg. Sardegna n. 1 del 1994 non sarebbe applicabile al Presidente della Regione eletto a suffragio diretto; il rinvio alle leggi statali di cui all’art. 22, comma 2, della legge statut. n. 1 del 2013 escluderebbe l’applicabilità degli artt. 7 e 15 della legge n. 515 del 1993; il Tribunale non avrebbe considerato la specificità del sistema elettorale presidenziale né il meccanismo del “simul stabunt, simul cadent”.
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la Regione si limitasse a censurare errores in iudicando. Ha inoltre rilevato che il potere assembleare di pronunciare la decadenza sarebbe ontologicamente vincolato dall’accertamento giurisdizionale, per effetto del principio di separazione dei poteri, e che mancherebbe una chiara manifestazione di volontà del giudice di esondare dal perimetro della giurisdizione.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di attualità della lesione. Ha preliminarmente ricordato di aver accolto, con la sentenza n. 148 del 2025, il conflitto promosso dalla Regione contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale, dichiarando che non spettava a tale organo imporre la decadenza del Presidente della Regione.
La Corte ha poi rilevato che il giudizio civile deciso dal Tribunale di Cagliari era stato introdotto da Alessandra Todde personalmente contro il Collegio regionale di garanzia elettorale. Il Consiglio regionale è rimasto estraneo a tale controversia e non è vincolato dalle affermazioni compiute dal Tribunale al punto 16 della motivazione. Le contestate affermazioni, pur oggettivamente dirette al Consiglio regionale, devono essere considerate un obiter dictum, in quanto prive di carattere decisorio, estranee al thema decidendum e non idonee a passare in giudicato o a formare oggetto di impugnazione.
La Corte ha quindi concluso che le affermazioni contestate non determinano una lesione attuale della sfera di attribuzione regionale, in quanto fanno riferimento a una fase del procedimento del tutto estranea alla materia del contendere nel giudizio dinanzi al Tribunale, che aveva ad oggetto l’ordinanza del Collegio di garanzia elettorale. Ciò comporta la carenza originaria di interesse a coltivare il ricorso, con conseguente inammissibilità.