Di Daniela Masia Urgu Presentazione del quadro normativo

In questa sezione dell’Osservatorio delle Lingue Minoritarie, vogliamo presentare una prima parte del quadro normativo per la tutela delle lingue come il sardo e le altre lingue alloglotte della Sardegna. Via via, si darà conto di altri documenti importanti che possano illustrare la situazione storica e attuale nei diversi gradi normativi

Quadro normativo internazionale, europeo, nazionale e regionale sulla tutela delle minoranze linguistiche

Quadro Internazionale e Universale (Diritti dell’Uomo)

  • Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948): il fondamento etico per tutti i diritti civili e culturali.
  • Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici (Barcellona, 1996): nata dalla Conferenza Internazionale per tutelare la dignità di ogni lingua come diritto inalienabile.

Quadro Europeo (Consiglio d’Europa)

  • Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (1992): lo strumento principale per la promozione delle lingue storiche in Europa
  • Convenzione-Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali (1995): impegno degli Stati per garantire l’uguaglianza delle minoranze (Strasburgo, 1° febbraio 1995).

Quadro Nazionale (Italia)

Legge n. 482 del 15 dicembre 1999: “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. La legge che riconosce il sardo e il catalano di Alghero come lingua di minoranza.

Quadro Regionale (Sardegna)

  • Legge Regionale n. 26 del 15 ottobre 1997: “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”. Il primo passo storico della Regione per la tutela del patrimonio.
  • Legge Regionale n. 22 del 3 luglio 2018: “Disciplina della politica linguistica regionale”. La norma più recente che punta alla normalizzazione e all’uso ufficiale della lingua in tutti gli ambiti.

Approfondimenti sui Documenti

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) – Articolo 3

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati in questa Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione. Inoltre, nessuna distinzione sarà stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale dello Stato o del territorio a cui una persona appartiene, sia esso indipendente, sottoposto ad amministrazione fiduciaria, non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici (Barcellona, 1996)

Le istituzioni e le organizzazioni non governative firmatarie della Dichiarazione Universale dei Diritti Linguistici, riunite a Barcellona dal 6 al 9 giugno 1996, considerando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che afferma nel suo preambolo la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo […] Stabilisce che “a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà”, senza distinzione “di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione”.

Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (1992)

Nel 1992 è stata presentata la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, entrata in vigore nel 1998. La Carta tutela non solo le minoranze storiche legate a un territorio, ma anche quelle che non hanno un luogo geografico chiaro e confinato, siano esse comunità stanziali o nomadi (per esempio le lingue dei Rom e dei Sinti).

La Carta tutela la lingua di minoranza in settori fondamentali della vita pubblica:

  • A Scuola: dove cerca di garantire l’insegnamento della lingua e l’uso della stessa come lingua veicolare;
  • Nell’Amministrazione: dove punta a farla entrare negli uffici e nei servizi pubblici;
  • Nella Comunicazione: dove garantisce la presenza della lingua nei mezzi di comunicazione;
  • Nella Società: dove favorisce l’uso della lingua nella vita economica e sociale di ogni giorno.
Convenzione-Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali (1995)

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico a livello europeo che vincola molti Stati e che obbliga al rispetto e alla tutela delle minoranze nazionali. A differenza di altri documenti, questo dichiara che la tutela delle minoranze è parte integrante della tutela internazionale dei diritti dell’uomo.

Gli obiettivi principali sono:

  • Promuovere l’uguaglianza piena: con gli Stati che si impegnano a garantire alle persone appartenenti alle minoranze l’uguaglianza davanti alla legge;
  • Tutelare e rinvigorire l’identità: i firmatari devono creare le condizioni necessarie per permettere alle minoranze di mantenere e sviluppare la propria cultura, identità, religione, lingua e tradizioni;
  • Riconoscere i diritti linguistici: il diritto di usare la lingua di minoranza in privato e in pubblico (oralmente e per iscritto), e l’impegno a tutelare la toponomastica e i nomi propri in lingua;
  • Partecipazione: per assicurare la partecipazione delle minoranze alla vita culturale, sociale, economica e pubblica dello Stato.
  • La Convenzione è stata conclusa il 1° febbraio 1995 a Strasburgo.

L’Italia l’ha ratificata il 3 novembre 1997 (entrata in vigore il 1° marzo 1998).

Quadro Nazionale e Regionale  

Legge n. 482 del 15 dicembre 1999

Articolo 1 – Il Principio Generale: Questo articolo dichiara che la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano, ma stabilisce anche che la Repubblica valorizza il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze. Articolo 2 – Le Lingue Riconosciute: In questo articolo sono indicate specificamente le lingue che hanno diritto alla tutela:

«In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, italo-albanesi, croate, francesi, franco-provenzali, friulane, ladine, occitane e sarde».

Il Contesto Regionale (Sardegna)

L’Statuto (approvato con Legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948) è il fondamento giuridico dell’Autonomia dell’isola. Sebbene sia stato scritto in un periodo storico in cui il tema delle minoranze linguistiche non aveva la stessa forza di oggi, esso è la fonte da cui derivano tutte le competenze della Regione. Anche se nello Statuto regionale non si menziona la lingua in modo diretto, nell’Articolo 3 si riconosce alla Sardegna la facoltà di tutelare tutti gli elementi che costituiscono la sua identità. La Corte Costituzionale ha più volte affermato che la tutela della lingua è inclusa in questi poteri, rendendo l’Articolo 3 il fondamento giuridico di tutte le leggi linguistiche successive.

Legge Regionale n. 26 del 15 ottobre 1997: Il cammino della tutela legislativa in Sardegna ha avuto il suo primo passo storico con questa legge, una norma che ha posto le fondamenta per la promozione e valorizzazione della cultura e della lingua dell’isola.

Legge Regionale n. 22 del 3 luglio 2018: Questa legge disciplina oggi la politica linguistica regionale, puntando in modo diretto alla normalizzazione più avanzata e trasformando la tutela teorica in una pratica di co-ufficialità del sardo e delle altre varietà in tutti gli ambiti della vita pubblica e sociale, garantendo l’uso della lingua negli uffici, nella scuola e nella comunicazione ufficiale.